PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole: «sport invernali da discesa e da fondo» sono inserite le seguenti: «e degli sport assimilati, quali le racchette da neve e il nordic walking».

Art. 2.

      1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, percorsi, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo, la slitta, lo slittino e altri sport individuati dalle singole normative regionali. Sono assimilati alle aree sciabili: i percorsi attrezzati per le racchette da neve e per il nordic walking»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «ed eventualmente di altri sport» sono inserite le seguenti: «e di pratiche sportive»;

          c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al primo periodo, le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

              2) al secondo periodo, le parole: «delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni» e le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

 

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          d) al comma 4, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «da sci alpino» e dopo le parole: «allenamenti di sci» è inserita la seguente: «alpino»;

          e) al comma 5, dopo le parole: «aventi più di venti piste» sono inserite le seguenti: «da sci alpino».

Art. 3.

      1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati sulla neve», le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni» e dopo le parole: «ostacoli presenti lungo le piste» sono inserite le seguenti: «e lungo i percorsi attrezzati sulla neve»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «trasporto degli infortunati lungo le piste» sono inserite le seguenti: «e i percorsi attrezzati».

Art. 4.

      1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo,» sono soppresse e la parola: «piste» è sostituita dalla seguente: «stesse»;

          b) al comma 3, dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «e di aree sciabili attrezzate».

Art. 5.

      1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «500.000 euro annui, a decorrere dal

 

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l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007»;

          b) al comma 2, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove possibile, sulle piste da sci e sui percorsi attrezzati»;

          c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazione e diffusione dell'educazione e delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni».

Art. 6.

      1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei necessari servizi adeguatamente dimensionati e localizzati»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Qualora la pista o i percorsi attrezzati presentino cattive condizioni di fondo, il loro stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista o il percorso attrezzato devono essere chiusi. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o del percorso attrezzato o la chiusura degli stessi vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista o del percorso attrezzato, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune»;

          c) al comma 4, dopo la parola: «piste» sono inserite le seguenti: «o i percorsi attrezzati»;

 

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          d) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) dopo le parole: «delle aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati»;

              2) dopo le parole: «innevamento delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi»;

              3) dopo le parole: «5.000.000 di euro per l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 20.000.000 di euro per l'anno 2007»;

              4) le parole: «A decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2008»;

              5) dopo le parole: «sulla lunghezza delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati»;

          e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. In favore dei soggetti di cui al comma 1 e con le modalità applicative previste al comma 5, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione, la messa in sicurezza e la segnaletica dei percorsi attrezzati per racchette da neve e per nordic walking»;

          f) al comma 6, dopo le parole: «5.000.000 di euro per l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 200.000.000 di euro per l'anno 2007» e le parole: «A decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2008».

Art. 7.

      1. Al capo III della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è premesso il seguente articolo:

      «Art. 7-bis. (Rispetto per gli altri). - 1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o da provocare danni».

 

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Art. 8.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «1. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità e alle condizioni generali del tempo, della pista o del percorso attrezzato».

Art. 9.

      1. L'articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. (Attraversamento e incrocio). - 1. Lo sciatore che si immette su una pista o su un percorso attrezzato o attraversa un terreno di esercitazione deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta».

Art. 10.

      1. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «È vietato percorrere a piedi» sono inserite le seguenti: «e con le racchette da neve»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. È vietato percorrere le piste da sci in senso contrario a quello indicato dalla segnaletica collocata sulle piste medesime. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, previo nulla osta del comune competente per territorio, predispone percorsi attrezzati alternativi per la risalita a monte delle piste da sci alpino delimitati e segnalati a cura dello stesso gestore. Per l'accesso ai percorsi attrezzati di risalita il gestore può chiedere il pagamento di un biglietto di

 

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importo ridotto rispetto all'importo del biglietto di risalita dell'impianto medesimo».

Art. 11.

      1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «2. Tutti i soggetti che praticano lo sci fuori pista o fuori dai percorsi attrezzati devono munirsi di idonei sistemi elettronici per garantire un tempestivo intervento di soccorso, compresi apparecchi e strumenti per la ricerca di persone sepolte sotto la neve».

Art. 12.

      1. Al titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli sport assimilati».

Art. 13.

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in 227,5 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:

          a) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) quanto a 187,5 milioni di euro, mediante riduzione del 2 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale per il 2007 iscritti nella tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

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      2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge per gli anni 2008 e 2009, valutato in 7,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanzionamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.